PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Prodotti agroenergetici).

      1. Sono definiti prodotti agroenergetici i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura e dall'allevamento di animali nonché dalle attività connesse, utilizzati per la produzione di energia.
      2. In conformità alle disposizioni recate dalla normativa comunitaria in materia di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e in particolare delle direttive 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, e 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e successive modificazioni, si applicano, ai fini della presente legge, le definizioni recate dalle citate direttive, in quanto compatibili, e si intende per:

          a) «biocarburante» un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

          b) «biomassa» la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse.

Art. 2.
(Attività agroenergetica).

      1. Si intende per attività agroenergetica, ancorché non svolta dall'azienda agricola, anche in forma associata o cooperativa, quella diretta alla produzione, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agroenergetici ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, nonché le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia, sotto qualsiasi forma, ottenuta mediante l'utilizzazione prevalente

 

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degli stessi prodotti agreonergetici. L'attività agroenergetica è qualificata attività connessa a quella agricola ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 3.
(Produttori agroenergetici).

      1. Le cooperative agricole e i loro consorzi che realizzano la produzione, la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agroenergetici, secondo il caso in biomassa, in biocombustibili o in biocarburanti, nonché della relativa produzione di energia e cessione della stessa, hanno priorità nella partecipazione e nella realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 1110, 1111, 1112 e 1113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 4.
(Interpretazione autentica in materia
di fiscalità delle agroenergie).

      1. Il riferimento alle attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, contenuto nell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che in tali attività rientrano le attività ricomprese nella produzione e nella vendita di qualsiasi energia da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati in cooperative agricole, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli associati.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.